NUOVE ESTENSIONI DEL GREEN PASS “STRUTTURE SCOLASTICHE BLINDATE PER CHIUNQUE?”
Il nuovo DL 122/2021 si ispira alla medesima finalità meramente preventiva del precedente e collegato DL 111/2021 ossia quella di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
Per tale finalità è stata ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.
Dalla lettura delle premesse del decreto legge emerge una temporaneità, giustificata appunto dall’utilizzo di espressioni di “straordinaria necessità e urgenza” e come le stesse abbiano un valore non autonomo, ma puramente rafforzativo (garantire maggiore efficacia...) di misure di contenimento del virus già adottate (quali distanziamento, mascherina, disinfezione mani…ecc.)
Il possesso del c.d green pass, quindi, per accedere alle istituzioni scolastiche e universitarie è una misura concepita quale intervento provvisorio e non definitivo, peraltro circoscritto sino alla fine dello stato di emergenza, oggi fissato al 31 dicembre 2021.
Analizzare il semplice dato normativo, le locuzioni utilizzate è l’unico modo corretto per comprendere la ratio e i corretti contorni applicativi di una legge, senza lasciarsi trascinare a interpretazioni allarmistiche prospettiche.
Il DL 122/2021 ha esteso il possesso del certificato verde Covid -19 A TUTTO IL PERSONALE “SCOLASTICO” non specificato e ricompreso nel previgente Dl 111/2021, ossia il personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Il possesso del c.d. green pass è esteso altresì a CHIUNQUE ACCEDA ALLE STRUTTURE:
- del sistema nazionale di istruzione (previste dall’art. 9 ter Dl 52/2021) e alle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), con espressa esclusione degli alunni e degli studenti e dei frequentanti i sistemi regionali di formazione, tranne coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
- appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università
Gli studenti e gli alunni del sistema di istruzione, educativo e formativo sono quindi esclusi dalla richiesta del green pass, salvo che si tratti di studenti universitari o di alta formazione artistica, musicale e coreutica o di corsi di alta formazione collegati all’Università.
La definizione di “chiunque acceda” alle strutture elencate è certamente volto a limitare un accesso prolungato all’interno dei locali scolastici, come ad esempio per lavoratori ditte esterne, manutentori ecc, nell’ottica di prevenzione della salubrità dell’ambiente scolastico.
D’altronde l’utilizzo del verbo accedere (dal latino accedere, comp. di ad «verso» e cedere «andare) anche per il significato spesso utilizzato in ambito giuridico, ad esempio “accedere al fondo altrui”, “accedere sul luogo”, sta a significare un passaggio, un sopralluogo con carattere di una certa permanenza.
Analizzando la ratio del Dl 122/2021, le locuzioni utilizzate, le norme generali del nostro ordinamento giuridico e costituzionali, ad avviso di chi si scrive, il possesso del green pass non può essere esteso ai genitori che si limitino ad accompagnare i figli a scuola, in particolare alla scuola dell’infanzia in cui è necessaria una collaborazione genitore/personale scolastico prima dell’affidamento del minore.
Negare la semplice entrata all’interno ad esempio di un nido d’infanzia per condurre il proprio figlio comporterebbe un obbligo per il personale scolastico/personale ATA di recarsi all’esterno dell’edificio, estendendo l’operatività dell’obbligo in custodia e vigilanza al di fuori delle strutture scolastiche.
Così come negare l’accesso alle predette strutture del minore solo perché il genitore non possiede il green pass, significa ledere un diritto costituzionale del minore.
E ancora. Cosa succede se vi è un’emergenza e il genitore deve entrare all’interno della scuola per accertarsi delle condizioni di salute del figlio e prenderlo con sé, è pensabile limitare l’accesso perché il genitore non vaccinato non ha avuto il tempo di farsi un tampone?
Questi estremismi, che hanno fatto scalpore sulle pagine dei giornali in questi giorni, sembrano volti a raccomandare a tutti i genitori di vaccinarsi se vogliono accudire i propri figli nel migliore dei modi, con una misura che non è affatto a tutela della salute pubblica, soprattutto perché come chiarito nelle premesse del Decreto legge, il possesso del green pass è una misura rafforzativa del contenimento del virus Covid-Sars 2 , ma non l’unica misura.
L’entrata all’interno di una struttura scolastica da parte del genitore, indossando mascherina e rispettando il distanziamento e igienizzando le mani, per il tempo strettamente necessario a lasciare e prendere il proprio figlio è equiparabile alla persona che entra in un bar per consumare il caffè o la colazione al bancone, in un sistema di coerenza che dovrebbe ispirare la legislazione emanata in relazione al green pass.